Norme di origine per le biciclette prodotte in Cambogia

28 Luglio 2014

La Commissione europea, con l’adozione del regolamento (UE) n. 822/2014, ha previsto una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di origine, nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, riguardante le biciclette prodotte in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti di biciclette originarie della Malaysia. La deroga prevede che la Cambogia è autorizzata ad utilizzare parti di biciclette della voce 8714 del SA originarie della Malaysia conformemente alle norme di origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, nell'ambito del cumulo dell'origine, per la produzione di biciclette della voce 8712 del SA. Questa deroga si applica alle biciclette della voce 8712 del SA esportate dalla Cambogia e dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo dal 29 luglio 2014 al 31 dicembre 2016.


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